STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LAVORO DA FAVOLA


Art. 1. Costituzione e Denominazione

È costituita l’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata: “LAVORO DA FAVOLA”. L’Associazione ha sede in Milano, via Mac Mahon, 47. L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.


Art. 2. Scopi e Finalità

L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico, aconfessionale che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di:

-    realizzare la promozione di attività culturali nel campo della salute, sicurezza e benessere della persona negli ambienti di vita e di lavoro in Italia e nel resto del mondo, favorendo lo sviluppo tra i soci e tra i cittadini, creando iniziative destinate alla formazione culturale e personale, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi possibili;

-    usufruire di luoghi atti ad ospitare eventi, incontri, conferenze, manifestazioni, convegni, corsi, seminari, proiezioni, eventi artistici e culturali;

-    allargare gli orizzonti trasmettendo la cultura del benessere anche negli ambienti lavorativi come un bene per la persona e per le organizzazioni ed un valore sociale;

-    proporsi come luogo di incontro ed aggregazione nel nome di interessi culturali;

-    predisporre futuri centri di documentazione, a servizio dei soci e dei cittadini, nonché formare un servizio di pubblica lettura ed ascolto per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e ricerca;

-    svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, concerti, proiezioni, seminari, workshop e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obbiettivi culturali;

-    promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di testi su temi attinenti, es articoli, manuali, libri, pubblicazioni on line.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopradette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3. Risorse Economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative supplementari o straordinarie;

c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

d) erogazioni liberali e oblazioni;

e) contributi di enti pubblici e privati;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;

h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4. Associati

Possono far parte all’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:

1) di voler partecipare alla vita associativa;

2) di voler condividere gli scopi istituzionali;

3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;

4) di rispettare i regolamenti interni.

Gli associati si distinguono in

a)    associati fondatori;

b)    associati onorari

c)    associati ordinari;

Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono associati onorari tutti quelli che vengono nominati dal consiglio direttivo e sono esonerati dalla quota associativa.

Sono associati ordinari tutti gli altri.

Per divenire Associati ordinari occorre presentare domanda di ammissione ed avere compiuto il diciottesimo anno di età. L’esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo. Gli associati ordinari hanno diritto di voto in assemblea. Gli associati ordinari partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all’Associazione, cui i vari versamenti danno diritto.

Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde:

a)    per decesso;

b)    per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

c)    per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi:

d)    mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;

e)    morosità nei pagamenti delle quote associative;

f)    comportamento indegno.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

-    di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

-    di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

-    di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

-    di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

-    di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

-    ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

-    ad osservare i regolamenti interni;

-    a svolgere le attività preventivamente concordate;

-    a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

-    a pagare la quota associativa.

Art. 6. Emblema

L’Associazione ha il seguente emblema: la denominazione: Lavoro da Favola oppure LdF

Art. 7. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.

Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.

Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Le quote associative annuali vengono proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei Soci.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell’Associazione.

a) l’Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se l’Assemblea dei soci ne decide la nomina.

Art. 9. Assemblea dei soci

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti se previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell’Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Ogni socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro socio ordinario ed ogni socio non può avere più di una delega. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 10. Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri fino ad un massimo di 5 (cinque) nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o due consiglieri, subentrano nella carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri, il Presidente deve convocare l’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi componenti, nomina inoltre anche il segretario e il tesoriere scegliendolo anche tra i soci non consiglieri.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:


a)    accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;

b)    stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;

c)    adottare provvedimenti disciplinari;

d)    compilare il rendiconto contabile;

e)    fissare la quota ordinaria di ammissione;

f)    stabilire eventuali quote suppletive;

g)    eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e il Segretario;

h)    nominare comitati o commissioni interne;

i)    gestire l’ordinaria amministrazione;

j)    assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a professionisti;

k)    aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;

l)    redigere il regolamento al fine della gestione interna.

Art.11. Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione in ogni evenienza. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all’uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Art.12 . Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art.13. Il Segretario

Al segretario competono i seguenti compiti:

1)    La redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;

2)    La diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l’estero;

3)    L’aggiornamento dell’elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;

4)    La cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell’Associazione.

Art. 14 Il Tesoriere

Al tesoriere competono i seguenti compiti:

1)    La riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;

2)    L’effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;

3)    La tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

4)    La predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;

5)    La predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Tutto quanto concerne il punto 4) della carica di segretario e i punti da 1) a 5) per la carica di tesoriere devono essere sottoposti all’approvazione del Presidente.

Art. 15. Collegio dei Revisori dei Conti

Se l’Assemblea ritiene necessario nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri vengono eletti tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

Se nominato, il Collegio è composto da tre membri.

L’assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente del collegio dei conti.

I revisori vigilano sull’amministrazione dell’Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

I revisori vigilano sull’operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell’Associazione e abbiano, quale fine, l’esercizio delle funzioni istituzionali.

I revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca.

Al termine di ogni riunione, i revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti viene eventualmente nominato in occasione della prima assemblea degli associati.

Art. 16. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Il Consiglio Direttivo deve altresì predisporre anche il bilancio preventivo per l‘anno successivo.

Art. 17. Fondo Comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’Associazione. I singoli associati, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 18. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19. Intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 20. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in sede di prima convocazione mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.

Art.21. Clausola Compromissoria

I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l’Associazione, ma di sottoporle all’insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all’altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro.

L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Art. 22. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.